CITTADINI STRANIERI- ENTI LOCALI - Legge di Bilancio 2024: proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea

Estesa al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai profughi ucraini

La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea.
E’ inoltre prevista la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi di soggiorno per lavoro.

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Legge 30/12/2023 n. 213 (Gazzetta Ufficiale 30/12/2023 n. 303)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Art. 1, commi 390-396

390. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e’ ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

391. E’ autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389 del presente articolo.

392. Fatto salvo quanto previsto al comma 391, nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/ 2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell’articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili, cui concorrono le risorse previste dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, pari a 31,44 milioni di euro, tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:
a) forme di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, e’ prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l’efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell’accettazione da parte di questi ultimi;
b) misure di sostentamento di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 21 del 2022;
c) contributo forfetario di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2022, per l’accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;
d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

393. Lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, da ultimo prorogato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

394. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari a euro 26.000.000 per l’anno 2024.

395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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