Le 6, quanto provvisorie, funzioni fondamentali dei comuni

Le 6, quanto provvisorie, funzioni fondamentali dei comuni

L’art. 21, 3 L. 5/5/2009, n. 42 individua – provvisoriamente! – le funzioni fondamentali dei comuni, ai fini di cui  al comma antecedente, oltretutto con espresso richiamo al dPR 31/1/1996, n. 194.  Dato che di tali (provvisorie) 6 funzioni fondamentali  si sta parlando sempre con maggiore insistenza, forse può essere opportuno fare mente locale  a quali siano i “contenuti” che riempiono le sintetiche definizioni delle  6 funzioni fondamentali, ricorrendo ad una semplice tabella,  che non richiede particolari illustrazioni,  se non che quella per cui le indicazioni del dPR 31/1/1996. n. 194,  sono fatte per funzioni, ma altresì per servizi.

Art. 21, comma 3 L. 5/5/2009, n. 42

(art. 2, comma 3, lett. e) dPR 31/1/1996, n. 194 (FUNZIONI)

art. 2, comma 3, lett. e) dPR 31/1/1996, n. 194 (SERVIZI)

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

 01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
02) segreteria generale, personale e organizzazione;
03) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
06) ufficio tecnico;
07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
08) altri servizi generali;

b) funzioni di polizia locale;

03) funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) polizia municipale;
02) polizia commerciale;
03) polizia amministrativa;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

04) funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) scuola materna;
02) istruzione elementare;
03) istruzione media;
04) istruzione secondaria superiore;
05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

08) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:

01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
02) illuminazione pubblica e servizi connessi;
03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) urbanistica e gestione del territorio;
02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
03) servizi di protezione civile;
04) servizio idrico integrato;
05) servizio smaltimento rifiuti;
06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente;

f) funzioni del settore sociale.

10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori;
02) servizi di prevenzione e riabilitazione;
03) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
05) servizio necroscopico e cimiteriale;

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