ANPR - IL CASO – La residenza e l’iscrizione anagrafica di coloro che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Si chiede se sia corretto disporre l’annullamento dell’iscrizione anagrafica di coloro (in particolare cittadini con passaporto brasiliano) che richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e che rimangono sul territorio comunale solo per il tempo necessario a completare la procedura. Si ritiene infatti che in questi casi non vi siano le condizioni per confermare la registrazione anagrafica, precisando che la normativa individua, anche in assonanza con articolo 43 codice civile, il concetto di residenza con il “luogo in cui la persona ha dimora abituale”.

Risposta

La soluzione prospettata nel quesito è assolutamente condivisibile. Il nodo principale che gli ufficiali d’anagrafe sono chiamati a risolvere è quello di distinguere i casi in cui la permanenza in Italia costituisce effettivamente la fase iniziale di un progetto di vita sul territorio, dai casi in cui la presenza è in realtà legata esclusivamente alla necessità di poter conseguire il passaporto italiano in tempi nettamente più rapidi rispetto alla via consolare. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la residenza presuppone un elemento soggettivo e uno oggettivo: il primo consiste nella volontà dell’interessato di protrarre per un periodo di tempo indefinito la propria permanenza nel comune, mentre il secondo è rilevato da un insieme di fatti e comportamenti che confermano l’esistenza della suddetta volontà. Tali elementi, oggettivo e soggettivo, devono essere l’uno compenetrato nell’altro (Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza del 14 marzo 1986, n. 1738). Non può parlarsi quindi di residenza se sussiste il solo elemento oggettivo, cioè la mera presenza fisica, non unita all’intenzione di restare e di costruire il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Conseguentemente non potrà essere considerato residente, nel senso sopra indicato, quel cittadino che già al momento in cui presenta l’istanza di iscrizione anagrafica abbia la consapevolezza di non rimanere sul territorio e comunque di soggiornare solo per il tempo strettamente necessario al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Quindi si potrà concludere negativamente il procedimento di iscrizione nel caso in cui nell’istruttoria (che dovrà essere particolarmente approfondita) emerga la completa mancanza dell’elemento soggettivo della residenza che potrà desumersi ad esempio dai seguenti elementi (non tassativi): – la persona soggiorna da sola; – la sua famiglia è rimasta ad abitare nel paese di provenienza; – la persona non ha rapporti lavorativi sul territorio; – non ha legami sul territorio; – non frequenta corsi di studio; – occupa l’abitazione sulla base di un contratto di affitto transitori o di altri accordi non documentati.
In ogni caso il provvedimento di annullamento, preceduto dal preavviso ex articolo 10 bis della legge n. 241/1990 dovrà essere ben strutturato e riportare una solida motivazione, alla luce delle risultanze dell’istruttoria.

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