Contenzioso elettorale e "nuovo" processo amministrativo. Verso modifiche correttive, anche sul contenzioso elettorale.

Contenzioso elettorale e “nuovo” processo amministrativo. Verso modifiche correttive, anche sul contenzioso elettorale.

Il C.d.M. del 3/8/2011, tra gli altri, ha approvato, sulla base della delega di cui alla L. 18/6/2009, n. 69 (art. 44), il testo, su cui dovranno acquisirsi i pareri delle Commissioni parlamentari, di un emanando D. Lgs. che va a modificare il Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2/7/2010, n. 104).
Tra le modifiche correttive previste quelle che riguardo il procedimento amministrativo in materia elettorale, innovando l’art. 129, modificando l’art. 130, sostituendo l’art. 131 e visa di seguito conm interventi sugli artt. 132, 133, 134, 135 e 136.
Molte le novità presenti nel provvedimento: quelle di maggiore impatto sulle amministrazioni locali riguardano come detto l’intervento sul rito elettorale. Come ad esempio il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, nel quale si riscontra una decisa spinta verso la telematizzazione e l’accelerazione.
Si prevede che gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali siano impugnabili nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
Il ricorso deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali contro interessati e depositato presso la segreteria del Tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa o ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. 
L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi.
Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.
La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie .
Il ricorso di appello, proponibile nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali contro interessati e depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico, oltre che presso la segreteria del Consiglio di Stato. Vuoi vedere che il MIN (S.E.) dovrà “aggiustare” la propria circolare n. 2/2011, prot. n. 800 del 9/2/2011?

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