Istituti di protezione dei minori e “stranezze”

Istituti di protezione dei minori e “stranezze”

Un tribunale per i minorenni ha dovuto interessarsi ad una situazione, contemporaneamente triste e complessa, di un minore la cui famiglia non era in grado di assolvere al ruolo genitoriale, tanto che vi era già stato un affidamento ad una struttura, Prescindendo dalla multi-problematicità della situazione, il tribunale per i minorenni ha disposto: a) lo stato di adottabilità; b) la sospensione della potestà genitoriale, c) la permanenza del minore nella struttura, d) la nomina a tutore provvisorio dell’USC, e) la conferma di un curatore speciale, precedentemente nominato, f) rinvia ad altro decreto per decisioni sull’affidamento, anche familiare.
Tale sentenza è comunicata al P.M. ai genitori, ai nonni (a cura dei CC, con buste chiuse), al tutore, al curatore speciale, ai difensori , nonché infine, al Consultorio famigliare, ai Servizi sociali (poi si indicherà di quale comune), al giudice tutelare e alla struttura in cui il minore si trova. L’USC nominato tutore provvisorio (ma che senso ha?).
Infatti, la nomina di un tutore provvisorio sarebbe del tutto fuori luogo, dato che alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale non può che conseguire che la nomina di un tutore; salvo – e forse – non considerare come la sentenza non abbia dichiarato la decadenza, ma la sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, il ché, però, contraddice la dichiarazione sullo stato di adottabilità!) si è, comprensibilmente, posto alcune domande, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto il profilo di quali siano le funzioni che debba assolvere, sia, ancora, sui possibili, se vi siano, rapporti con il curatore speciale.
Sotto il profilo della competenza, la nomina a tutore, provvisorio, del minore è caduta sull’USC del comune di nascita, pur se il minore non abbia la propria residenza nel comune (avendo i genitori, alla nascita, residenza in altro comune; aspetto, che non muterebbe anche nel caso in cui vi fosse stata, alla nascita, residenza nel comune, successivamente trasferita in altro comune od in altri comuni), né sia presente in esso (essendo affidato ad una struttura): in altre parole, l’USC del comune di nascita si è, giustamente, chiesto a quale titolo fosse stato nominato tutore provvisorio. Incidentalmente, la comunicazione della sentenza ha riguardo i servizi sociali del comune, individuato, ancora, con quello di nascita (l’aspetto di competenza territoriale che, in precedenza, si era intenzionalmente evitato di indicare), riproponendo la domanda su quale criterio, o “logica”, il tribunale per i minorenni, abbia individuato questo comune come competente (sia per la nomina del tutore provvisorio, sia per l’eventuale ruolo dei servizi sociali, non sottovalutandosi come, essendo il minore in altro comune, l’esercizio delle funzioni dei servizi sociali si “complica”… .
Si pensi al fatto di dover, eventualmente, “seguire” la struttura affidataria (al momento), che si trova in altro comune, rispetto al quale i servizi sociali non possono interferire e, probabilmente, neppure essere autorizzati a recarvisi … ). Inoltre, la nomina a tutore provvisorio dell’USC, funzione che è, in sé stessa, necessariamente e squisitamente “personale”, fatta nei confronti di una figura funzionale, solleva altra questione, cioè quale sia la persona che, fermo restando che assolva alle funzioni di USC, debba, o possa, svolgere le funzioni di tutore provvisorio. Infatti, in molti comuni possono esservi più persone che assolvano alle funzioni di USC, in primis, chi le svolge ex lege, cioè il sindaco (del tutto diverso, e meno equivoca,sarebbe stata la situazione se la sentenza avesse nominato quale tutore provvisorio: “il sindaco, pro-tempore”, essendosi così individuata una “persona”), ma anche uno, o più, dipendenti aventi i requisiti (per non citare il segretario comunale, quale assessore e, a volte, anche altre persone).
Per semplificare al massimo, può essere abbastanza frequente che in un dato comune vi siano almeno (proprio per semplificare fortemente) 2 persone che assolvono alle funzioni di USC, il sindaco e almeno un dipendente: quale delle 2 persone è stata nominata quale tutore provvisorio? Nel caso di specie, considerando che della sentenza è stata disposta la comunicazione ai servizi sociali del comune (di nascita), si dovrebbe, induttivamente, giungere alla conclusione che la nomina a tutore provvisorio dell’USC riguardi l’USC ex lege, cioè il sindaco in quanto solo questi avvolge, contemporaneamente, alle funzioni sia dell’art. 50 sia dell’art. 54 T.U.E.L., mentre l’USC “delegato” avvolge unicamente, e tipicamente, le funzioni di USC per quanto riguarda il (solo) servizio di stato civile, in senso del tutto “tecnico”. Ciò non risponde, ancora, alla domanda su quale sia, o possa essere stata, la “logica” che ha portato ad attribuire la funzione di tutore provvisorio ad un comune che non ha relazioni con il pupillo se non quella, del tutto accidentale, del luogo di nascita. Infatti, le funzioni, specie quelle “sociali” spettano ai comuni in relazione alla residenza delle persone destinatarie (art. 6 L. 8/11/2000, n. 328), per cui non andrebbe escludersi che tale nomina si sia sottratta da ogni criterio (a volte, non mancano decisioni caratterizzate dall’arbitrio).
L’altro aspetto che va considerato è quello dei rapporti che vi possano essere tra due figure, entrambe di protezione degli incapaci, cioè quale sia, o possa essere, la conciliazione tra la nomina a tutore provvisorio e la conferma della precedente nomina di un curatore speciale. Una conciliazione tra le 2 figure potrebbe aversi se ed in quanto il curatore speciale, precedentemente nominato al minore, avesse riguardo limitatamente ed unicamente al mero aspetto “processuale”, nel giudizio che ha portato alla dichiarazione dello stato di adottabilità, con la conseguenza che la sua conferma, comporta la continuità anche nei giudizi, futuri, attorno (se del caso) ad un affidamento pre-adottivo, nonché al giudizio che porti all’adozione.
Ciò detto, quali sono le funzioni del tutore (nel caso, più o meno debitamente, provvisorio)?
Da un lato, il tutore, prima di assumere l’ufficio, è tenuto a prestare giuramento, avanti al giudice tutelare (art. 349 CC), aspetto che ri-sottolinea la “personalità” della funzione, e, di seguito, assolverà alle funzioni sue proprie (art. 357 CC), iniziando, e nei termini previsti (che, per inciso, considerano la conoscenza della nomina, ma non l’assunzione della funzione, condizionata, sotto il profilo degli effetti, dal giuramento), alla formazione dell’inventario (art. 362 e ss. CC), inventario che, con ogni buona probabilità, potrebbe essere anche negativo, ferme restando le modalità stabilite per la sua formazione, Una volta che vengano a superarsi le condizioni proprie dell’istituto della tutela, ai fini della sua chiusura sarà necessario che il tutore formi il conto finale (art. 385 CC), cessando dalle funzioni (e chiudendosi la tutela) solo dopo l’approvazione di tale conto finale (che, probabilmente, potrebbe anche essere negativo).
Avendo il tutore (senza aggettivi o provvisorio che sia) la rappresentanza del minore in tutti gli atti civili, sarà questi che avrà la legittimazione a compiere gli atti relativi: ad esempio, la dichiarazione prevista dall’art. 1 dPR 6/8/1974, n. 649 nell’ipotesi (dopo le modifiche all’art. 3 TULLPS da parte dell’art. 10, 5 D.L. 13/5/2011, n. 70) necessaria ai fini del rilascio, da parte del comune di residenza o dimora (non certo quello di nascita, salva sovrapposizione), di una C.I. avente, anche, validità ai fini dell’espatrio (se si tratti di rilascio di C.I. non avente validità anche ai fini dell’espatrio, non è richiesta tale dichiarazione, ma solo l’identificazione del minore titolare), l’(eventuale) dichiarazione concernente persone che accompagnino il minore all’estero, quando diverse dal tutore (provvisorio), oltretutto non dimenticando che, essendovi un affidamento, occorrerà – sempre – l’assenso anche dell’affidatario, vistato dalla questura (art. 3, 1, lett. a) ed art. 14, 3 L. 21/11/1967, n. 1185).
Probabilmente, a parte la questione sul rilascio della C.I. (tenendo conto che, qualora, il minore abbia compiuto 3 anni, la C.I. avrà durata di 5 anni, il ché porterebbe, presuntivamente, ad evitare una non validità ai fini dell’espatrio, per ragioni di funzionalità … .
Per altro, in una fattispecie quale quella qui considerata, è del tutto prevedibile che in questo arco temporale possa aversi un mutamento dell’affidatario (dalla struttura cui è attualmente affidato, ad una coppia nei cui riguardi venga disposto un affidamento pre-adottivo), ma anche possa intervenire l’adozione, con la conseguenza che il minore venga ad assumere lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 27 L. 4/3/1983, n. 184).
Non va, in relazione a questi possibili “sviluppi” trascurato come il tutore (provvisorio) venga, in prospettiva, a cessare dalla proprie funzioni con l’approvazione del conto finale, pur se negativo, della tutela. Anche prescindendo dall’aspetto di un (eventuale e, forse nella fattispecie, improbabile, almeno nel breve termine (ma non si può escludere una qualche “vacanza”, una “gita”, anche all’estero …)) espatrio o, semplicemente, delle questioni sul rilascio di una C.I., anche quale non valida ai fini dell’espatrio, al tutore (provvisorio) spettano le funzioni di rappresentanza del minore, quali (es.) potrebbero essere le procedure d’iscrizione ad un istituto scolastico o ad ogni altro atto per il cui esercizio sia richiesto l’esercizio della potestà o, se si vuole, della rappresentanza in ogni atto civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *