ANPR- CITTADINI STRANIERI - FAQ su familiare del cittadino dell’Unione europea

a cura del nostro esperto William Damiani

 

Familiare di cittadino UE – coabitazione
Domanda: nel caso di familiare UE che accompagna o che si ricongiunge al cittadino UE in possesso di un autonomo diritto di soggiorno è richiesta la coabitazione?
Risposta: No, la coabitazione non è un requisito richiesto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 30/2007 per trasmettere il diritto di soggiorno al familiare; pertanto il familiare che si ricongiunge e che mutua il diritto di soggiorno dal cittadino UE regolarmente soggiornante può anche fissare la propria dimora abituale in un luogo diverso.

 

Rapporto di parentela – dimostrazione
Domanda: il legame di parentela può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato?
Risposta: No, il legame di coniugio o di parentela esistente con il cittadino UE non può essere autocertificato ma deve essere comprovato da atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato membro, purché in regola con le norme sulla legalizzazione e sulla traduzione. Su questo punto l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 prevede infatti al secondo comma per tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’estero, che “Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano”. Inoltre l’allegato B alla circolare del Ministero dell’interno del 27 aprile 2012, n. 9 prevede tale documentazione come obbligatoria per l’iscrizione dei familiari UE.

 

Familiare di cittadino UE – trasmissione dei requisiti di soggiorno
Domanda: nel caso di familiare UE che soggiorna in Italia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) (familiare di cittadino UE) può trasmettere a sua volta i requisiti ad un familiare?
Risposta: No, il familiare del cittadino dell’Unione ha diritto a soggiornare ma non può trasferire a sua volta tale diritto ad un suo familiare. Solo i cittadini dell’Unione che hanno diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 30/2007 possono trasferire il diritto di soggiorno ad un loro familiare. Deve quindi trattarsi di: – lavoratore subordinato o autonomo; – cittadino non lavoratore ma in possesso di risorse economiche sufficienti e polizza sanitaria; – studente in possesso di risorse economiche sufficienti e polizza sanitaria.

 

Cittadino UE disoccupato – può trasferire il diritto di soggiorno ad un familiare?
Domanda: cittadino comunitario iscritto in anagrafe come lavoratore, ora disoccupato ed iscritto al centro per l’impiego. Può trasmettere i requisiti di soggiorno ad un familiare?
Risposta: Si, il familiare può mutuare il diritto di soggiorno del cittadino UE a condizione che lo stesso abbia mantenuto tale diritto. Nel caso del lavoratore il diritto si mantiene se la cessazione dal rapporto di lavoro è avvenuta per causa diversa dalle dimissioni volontarie e a seconda dei casi:
a)  il cittadino ha presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) dopo aver lavorato complessivamente in Italia per più di 12 mesi. In tale caso mantiene la qualità di lavoratore subordinato per tutto il periodo di disoccupazione;
b)  il cittadino ha presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.) dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno o dopo essersi trovato nelle condizioni di disoccupazione nei primi 12 mesi di soggiorno in Italia. In tale caso mantiene la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno.

 

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