CITTADINI STRANIERI - Minori stranieri non accompagnati: regolamento sui compiti del Ministero

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

Nella G.U. del 29 febbraio è stato pubblicato con Decreto Presidente della Repubblica 27 dicembre 2023, n. 231 il Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Il regolamento

Disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all’art. 32, c. 1-bis, e all’art. 33 del T.U. immigrazione, all’art. 19, c. 5, del d.lgs. n. 142/2015, e all’art. 9, c. 1, della l. n. 47/2017.

Minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato

Si intende il minore che non ha la cittadinanza italiana o di altri Stati UE, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base all’ordinamento italiano. Per approfondimenti sul tema del minore non accompagnato e la sua situazione giuridica, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”

Minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato

Si intende il minore che non ha cittadinanza italiana o di altri Stati UE, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

Il Ministero:

  • provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’utilizzo del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell’interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell’interno e dalle prefetture;
  • coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con l’autorità giudiziaria;
  • svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, tramite la stipula di convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali;
  • esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
    promuove misure rivolte all’integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

Censimento e monitoraggio

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, che vengano a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalità descritte al regolamento in parola. Le comunicazioni e le notizie fornite sono inserite all’interno del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)

Il SIM opera presso il Ministero, che ne garantisce la gestione tecnica e informatica.

Promozione di indagini per l’individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato

Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, c. 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, d.lgs. n. 142/2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell’art. 33, c. 2, lett. b), del T.U., al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d’origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45 del T.U. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l’obbligo dell’assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari. In seguito al colloquio previsto dall’art. 19-bis, c. 1, del d.lgs. n. 142/2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell’autorità giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. Il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.

Misure di accompagnamento verso la maggiore età

Per promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero può adottare, anche mediante accordi con altri organi, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, anche dopo il compimento della maggiore età.

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