ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - IL CASO – Richiesta di accesso al cartellino della carta d’identità cartacea

a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito
Uno studio legale, incaricato da una società operante nel settore commerciale, ha inviato una richiesta di accesso al cartellino della carta d’identità cartacea di un nostro residente. La richiesta è motivata dal fatto che la persona potrebbe disconoscere una firma apposta su un contratto precedentemente stipulato al fine di sottrarsi ai propri obblighi. È possibile accogliere la richiesta?

Risposta
Occorre innanzitutto precisare che il cartellino della carta d’identità soggiace alle regole in materia di accesso come tutti gli altri documenti formati o detenuti dalla pubblica amministrazione e non rientra nei casi di esclusioni previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Teoricamente si tratta quindi di un documento teoricamente accessibile. Ciò ha trovato conferma in un parere espresso nella seduta del 16 novembre 2010 dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si segnala inoltre che il T.A.R. Sicilia (sez. III) nella sentenza del 5 gennaio 2011, n. 5 ha ritenuto che i cartellini delle carte d’identità rientrino a tutti gli effetti nella definizione di “documento amministrativo” dettata dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui è ammessa l’accessibilità dello stesso.
In ogni caso è necessario effettuare sempre un bilanciamento in concreto fra l’interesse del richiedente e le esigenze di riservatezza del titolare del documento. Nel caso descritto nel quesito la motivazione appare troppo generica e potenzialmente abbinabile ad un numero indeterminato di casistiche, per cui si ritiene che l’istanza non possa essere accolta. In realtà colui che richiede l’accesso ad un documento amministrativo deve evidenziare in modo preciso e circostanziato la vicenda da cui scaturisce l’interesse diretto, concreto ed attuale all’ottenimento del documento.

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