Trasporto salma, caratteristiche dei mezzi funebri. Si andrà verso “convenzioni” tra regioni come nei rapporti tra Stati?

Trasporto salma, caratteristiche dei mezzi funebri. Si andrà verso “convenzioni” tra regioni come nei rapporti tra Stati?

L’art. 10, 3 L. R. (Emilia-Romagna) 29/7/2004, n. 19 e succ. modif. prevede l’ipotesi del trasporto di salma con modalità specifiche a condizione che si svolga interamente nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.
Sostanzialmente analogo l’art. 2, 3 L. R. (Toscana) 4/4/2007, n. 18 e succ. modif.
Si tratta di principi che non stupiscono (anzi!!) dal momento che attengono alla logica, non derogabile, per cui le norme di una regione non sono, né possono essere, applicabili al di fuori della regione che le ha emanate.
Una situazione in parte simile, si ravvisa sulle “certificazioni” richieste per i mezzi funebri, considerando come alcune regioni, con atti di vario ordine (anche amministrativi, anche solo … d’indirizzo), abbiano prevista la non necessità (o altro, ma i cui effetti sono alla fin fine assimilabili, praticamente) di quanto previsto dall’art. 20, 2 e 3 dPR 10/9/1990, n. 285, con la conseguenza che i mezzi funebri operanti in una regione vengono a trovarsi privi dei requisiti, quando transitino in territori di altre regioni o per effetto di una diversa regolazione di questi aspetti, o per la persistenza delle norme “nazionali” citate.
A questo proposito, si sono già registrati verbali di accertamento d’infrazione (e si ringrazi che, oggettivamente, sono stati pochi, per la difficoltà di effettuare verifiche e controlli), generalmente poco graditi dai soggetti sanzionati, non tanto per la sanzione, ma soprattutto nella del tutto ingenua convinzione di operare secondo le norme vigenti nella propria sede (aspetto questo fondato, anche se, a volte, tali situazioni non avevano un fondamento normativo, ma non si può pretendere che si distingua tra norme (e, al loro interno, tra le loro graduazioni), atti amministrativi, atti d’indirizzo, comunicati, avvisi, decisioni giudiziali, ecc. specie in capo a quanti considerino sul medesimo piano quanto sia redatto su carta intestata o pubblicato su certi periodici (B.U.R.).
Una delle maggiori difficoltà che si registra in alcuni ambienti è quello di percepire come le norme ed atti regionali cessino di essere tali, non avendo più effetti (ammesso che, per certi atti, li abbiano), quando si esca dal territorio della specifica regione, registrandosi la convinzione che la presenza di una qualche disposizione regionale abbia portata “universale”.
Non sempre l’ottenimento di una qualche “normativa” regionale è fattore che porta ad ottenere, in sede locale, quanto si apprezzerebbe aversi in sede nazionale (o, sopra-nazionale), anche queste vicende, come è abbastanza agevolmente rilevabile, portano ad una sostanziale de-strutturazione del sistema, accentuando fenomeni di incoerenza e producendo, per gli stessi operatori interessati, maggiori difficoltà rispetto a quelle cui si voleva dare una risposta.
Se continua in tal modo, dovrebbe pensarsi ad ipotesi, de jure condendo, di prospettive che vedano la stipula di atti quali le “convenzioni” (come avviene nei rapporti tra Stati sovrani), il ché comporterebbe che esse vengano ad avere operatività solo tra le regioni che vi aderiscano.
Peccato che quest’ipotesi, richiederebbe o l’abrogazione o la modifica dell’art. 5 Cost.
Quello che viene dimenticato, specie negli ambiti degli uffici regionali, è il fatto che vi sono attività di servizio che per loro stessa natura non si esauriscono nell’ambito locale o regionale, ma (pur nella possibilità di una prevalenza di operatività in ambito locali, spesso del tutto ridotti al punto da rendere difficile considerare che vi sia un mercato (un bar di Roma non fa concorrenza ad un bar di Bari, per cui non vi è, tra questi, mercato, mentre potrebbe essersi se si trattasse di 2 esercizi operanti sulla medesima via, piazza, ecc.; in tal caso, si può sempre fare ricorso al clochard che prende il cappuccino e la brioche in uno come “segnalatore” …. )) è abbastanza frequente che siano richieste prestazioni di servizio interessanti territori diversi da quello del comune sede o diversi dall’ambito regionale.
Meno frequenti i trasporti internazionali, ma tra regioni sono senz’altro presenti.

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