Procedimento amministrativo e comunicazione di avvio: non è necessaria se il procedimento sia stato avviato dalla parte

Procedimento amministrativo e comunicazione di avvio: non è necessaria se il procedimento sia stato avviato dalla parte

In un contenzioso in materia edilizia, il T.A.R. per la regione Calabria, sede di Catanzaro, Sez. 1^, sent. n. 776 del 24/5/2011 ha ritenuta non richiesta la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 7/8/1990, n. 241 per quei procedimenti amministrativi che iniziano ad istanza di parte in quanto l’interessato è già a conoscenza dell’avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato (per tutte Cons. Stato, sez. IV, 8/6/2010, sent. n. 3624).
Inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. 7/8/1990, n. 241 non è dovuto nel caso di procedimento volto all’irrogazione della sanzione della demolizione edilizia di costruzione eseguita senza alcun titolo o attinente ad abusi che non necessitano di particolari valutazioni discrezionali, ma comportano un mero accertamento di natura tecnica sulla consistenza delle opere: nel caso in esame, è indiscusso che l’opera è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10/11/2010, sent. n.23762; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 9/11/2010, sent. n. 2631; TAR Umbria, sez. I, 28/10/2010, sent. n. 499).
Nell’occasione, la stessa sentenza, interviene anche sulla legittimità di un atto adottato senza che sia stato emesso il pre-avviso di rigetto (art. 10.bis L. 7/8/1990, n. 241), considerando come un provvedimento di diniego di condono edilizio straordinario, ex art. 32 D.L. 30/9/2003, n. 269 sia comunque legittimo, in quanto, da un lato, la violazione dell’art. 10.bis, L. 7/8/1990, n. 241 non può essere invocato in relazione a provvedimenti di carattere vincolato, dall’altro in quanto tale ultima norma non è applicabile a procedimenti connotati, ex lege, da tratti di assoluta specialità (Cons. Stato, sez. IV, 10/10/2007, sent. n. 5314).

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