Dipendente "eletto": un'eventuale richiesta di trasferimento per avvicinamento, va valutata con priorità.

Dipendente “eletto”: un’eventuale richiesta di trasferimento per avvicinamento, va valutata con priorità.

Secondo il T.A.R. per la regione Calabria, sede di Catanzaro, Sez. 2^, sent. n. 771 del 24/5/2011 sarebbe illegittimo il diniego di trasferimento di un dipendente pubblico eletto consigliere circoscrizionale, fondato sulla circostanza per cui presso la sede richiesta risultano allo stato presentate 22 istanze di trasferimento.
A parte il fatto che il soggetto istante ha indicato più sedi per il richiesto trasferimento temporaneo, l’illegittimità del diniego si manifesta con ogni evidenza avuto riguardo alla violazione del canone della priorità che avrebbe dovuto assistere, a termini di legge (art. 78, 6 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267), la richiesta avanzata.
Nessun rilievo, ai fini di che trattasi, riveste la circostanza della pendenza di altre domande, atteso che il richiamo a criteri di priorità (di un trasferimento peraltro temporaneo) è utile proprio a superare l’ostacolo della pendenza di domande di trasferimento di a ltri dipendenti presso la stessa sede di servizio. In altri termini, è la motivazione addotta ad essere stata ritenuta non accoglibile.

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