Servizi pubblici locali, a rilevanza economica: la gestione in economia diretta non sarebbe poi vietata.

Servizi pubblici locali, a rilevanza economica: la gestione in economia diretta non sarebbe poi vietata.

Dopo l’art. 23.bis D.-L. 25/6/2008, n. 112 (e succ. modif.), era stato discusso se i servizi pubblici locali (SPL) potessero ancora essere gestiti in economia diretta, oppure se lo potessero essere “inerzialmente”, mentre, una volta affidato il servizio a terzi, non potesse più essere “ripreso” in gestione in economia diretta. Le due formulazioni, rappresentano 2 corni su cui si era sviluppato il dibattito, da chi vedeva nella normativa attuale persino una sorta di obbligo di esternalizzazione e chi vedeva solo un eventuale divieto di un qualche “ritorno” alla gestione in economia diretta (con, ovviamente, una serie di linee interpretative intermedie).
Su tale questione (e nel caso, con riferimento al SPL concernente l’illuminazione elettrica votiva, dopo altre, va segnalata la pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 1^, sent. n. 739 del 27/4/ 2011, con cui, riaffermato che il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale (in tal senso si vedano Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5620 dell’11/8/2010, n. 6049 del 5/12/2008, n. 6049 e n. 1600 del 14/4/2008, n. 1600, orientamenti, riprendendo il proprio orientamento già, in precedenza, espresso nella sent, n. 1430 dell’8/9/2009, facendo riferimento alla circostanza che il servizio in questione “richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attività economica rilevante in quanto suscettibile, quantomeno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore”).
Per altro, con la medesima sentenza, è stata considerata legittima la scelta di procedere con amministrazione diretta alla gestione e manutenzione delle lampade votive all’interno dei cimiteri comunali, considerato che la disciplina dettata dall’art. 23-bis del D.L. 25/6/2008, n. 112 (e succ. modif.) non contiene un espresso divieto della gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, né un divieto di tal genere sembra implicitamente desumibile dal testo della norma; inoltre, il principio della concorrenza, a cui è ispirata la disciplina del citato art. 23-bis (come enunciato nel primo comma) non può prevalere sui principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili (come nel caso in esame, quantomeno in via sperimentale) soluzioni interne all’amministrazione interessata e dunque non competitive.
La stessa Corte di giustizia Ce ha affermato, nella sentenza 9/6/2009 in causa C-480/06 (punto 45), che “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche (v. sentenza Coditel Brabant, cit., punti 48 e 49)” e che tale modalità non contrasta con la tutela della concorrenza (punto 47) “poiché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessuna impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti (v., in tal senso, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punti 50 e 51)”; il che induce a concludere che la gestione diretta di servizi pubblici di rilevanza economica da parte dell’ente locale non contrasta con i principi dell’ordinamento europeo.
Al contrario, e coerentemente, ha considerato illegittima la deliberazione con la quale la giunta comunale, enunciate le difficoltà a gestire in proprio la fase della riscossione del canone annuale richiesto agli utenti del servizio di illuminazione votiva all’interno dei cimiteri comunali, ha stabilito di affidare ad una società la riscossione medesima, considerato che tale atto, si sostanzia nell’affidamento di una componente del servizio pubblico di illuminazione votiva (cioè la fase di riscossione del canone) ad una società distinta dal comune, rientra pienamente nella previsione di cui all’art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con conseguente competenza consiliare.

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