Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati membri dell'Unione europea: illegittime talune ordinanze sindacali "imitatrici".

Iscrizione anagrafica di cittadini di Stati membri dell’Unione europea: illegittime talune ordinanze sindacali “imitatrici”.

La questione non è nuova. Ora anche il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Milano, Sez. 3, sent. 1238 del 13/5/2011 ribadisce quanto noto, cioè come siano illegittime le ordinanze con le quali alcuni sindaci, sul presupposto che l’apertura delle frontiere italiane ai cittadini UE ed extracomunitari starebbe determinando incontrollati flussi migratori suscettibili di mettere in pericolo l’igiene e la sicurezza pubblica, hanno ritenuto di poter istituire forme di controllo di tale fenomeno attraverso l’emanazione di ordinanze che assicurino l’idoneità igienica ed abitativa delle unità in cui i cittadini stranieri intendono stabilire la propria dimora abituale e verificando, in taluni casi, la sussistenza dei requisiti reddituali prescritti dalla disciplina nazionale ai fini della regolarità del loro soggiorno nel territorio italiano.
Le ordinanze impugnate devono essere annullate nelle parti:
a) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno del passaporto e del visto di ingresso, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;
b) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari già iscritti nei registri anagrafici di altri comuni italiani che intendano trasferire la propria residenza nei comuni resistenti a dare prova del possesso dei requisiti richiesti dalla direttiva 2004/38/CE dal D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, ai fini del soggiorno ultratrimestrale sul territorio italiano;
c) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta ne i registri anagrafici italiani di dare dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria, senza tener conto della situazione personale del richiedente;
d) in cui subordinano l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani all’accertamento da parte degli uffici della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate. Il potere di ordinanza previsto dagli artt. 50 e 54 del T,.U.E.L. è volto a fronteggiare situazioni di pericolo per l’igiene, l’incolumità o la sicurezza pubblica che si manifestino a livello locale (art. 50 T.U.E.L., art. 1 D. M. 5/8/2008).
Il sindaco, pertanto, non ha la possibilità di dettare una disciplina particolare in relazione a fenomeni che interessino in ugual misura l’intero territorio nazionale o alcune zone dello stesso, come è, appunto, quello della immigrazione.
Questo è, invece, ciò che fanno le ordinanze impugnate, che introducono misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell’ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del d.P.R. 30/5/1989, n. 223 e della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2004/38/CE, le quali, al di là del generico riferimento a imprecisati pericoli connessi ai flussi migratori da paesi extracomunitari e comunitari, non specificano quali siano le peculiari situazioni di criticità che tali eventi hanno determinato a livello locale, né individuano un limite temporale alla disciplina da esse introdotta che non appare, quindi, temporalmente correlata ad una specifica situazione di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *