Elezioni c.d. amministrative: quale riparto tra il giudice amministrativo ed ordinario?

Elezioni c.d. amministrative: quale riparto tra il giudice amministrativo ed ordinario?

Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, sent. n. 1095 del 28/4/2011, in una controversia riguardante una possibile condizione di incandicabilità di Presidente di giunta regionale, ha avuto modo di considerate come, in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione all’ordinario criterio di riparto che sussiste nel nostro sistema del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela.
Sono, dunque, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell’affermare che devono essere ricomprese nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 82, 1, del TU di cui al dPR 16/5/1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, le controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità in quanto incidenti su diritti soggettivi e nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle aventi ad oggetto le operazioni elettorali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, ad. plen., 24.11.2005, n. 10; sez. I, 2.12.2010, n. 3; Cass. civ., ss.uu., 9.11.2009, n. 23682).
Conseguentemente, va considerato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso per l’accertamento della non candidabilità e della conseguente ineleggibilità alla carica di Presidente della giunta regionale alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, lett. f), della L. 2/7/2004, n. 165, che sancisce il divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (o, meglio, “indirizza” l’adozione delle leggi regionali in materia in questo senso).
Sulla medesima questione, cioè del riparto di competenze tra A.G.O. e giustizia amministrativa, va richiamata anche la pronuncia del T.A.R. per la regione Lazio, sede di latina, Sez,. 1^, sent. n. 351 del 15/4/2011 che ha considerato come, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell’atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo (Cass. civ., ss.uu., 9 .11.2009, n. 23682), traendone la conseguenza per cui vada dichiarata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, di un ricorso per l’annullamento della delibera del consiglio provinciale avente ad oggetto la surroga di un consigliere e la convalida del nuovo.

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