Diritto di accesso agli atti dei comuni da parte dei consiglieri comunali. Senza condizioni.

Diritto di accesso agli atti dei comuni da parte dei consiglieri comunali. Senza condizioni.

Si segnala l’ennesima pronuncia attorno alla portata del diritto d’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali (ma anche provinciali per gli atti di quest’ultima).
Questa volta, è il T.A.R. per la regione Lazio, sede di Latina, Sez, 1^, sent. n. 389 del 29/4/2011 che riconosce come i consiglieri comunali abbiano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Sul consigliere comunale, inoltre, non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine “utili”, contenuto nell’art. 43, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato.
Dette conclusioni si appalesano stringenti ove ad azionare l’istituto siano consiglieri di minoranza, come nel caso di specie, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell’operato della maggioranza e, quindi, dell’esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo, se pur, si intende, da esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all’apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere att i e/o comportamenti qualificabili come abuso del diritto.” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2.12.2010, n. 26573; Cons. Stato, sez. V, 17.9.2010, n. 6963; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 11.11.2009, n. 1607).

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