Cartellini delle C.I., questure e loro (dei cartellini) visualizzazione...se C.I.E.

Cartellini delle C.I., questure e loro (dei cartellini) visualizzazione…se C.I.E.

A volte, vi sono delle situazioni che suggeriscono di uscire per recarsi in un negozio di articoli per escursionismo per acquistare una bussola.
La C.I. è stata, a suo tempo, introdotta contestualmente al superamento del passaporto per l’interno, inserita nella legge di pubblica sicurezza, e successivamente “confluita” nel T.U.LL.P.S., e relativo Regolamento di esecuzione, e queste ultime costituiscono tuttora le fonti, di rango primario e secondario, che regolano la materia delle C.I. Infatti, l’art. 3 T.U.LL.P.S. (una delle primissime disposizioni del T.U., subito dopo, sistematicamente, subito dopo quelle che individuano le autorità di P.S.), regola la C.I., mentre l’art. 288, 1 Regolamento la qualifica quale “mezzo di identificazione ai fini di polizia”. Da ciò appariva abbastanza in equivoco come si trattasse di materia propria del MIN, Dipartim. P.S., come è abbastanza costantemente avvenuto per molto tempo: giusto per un (piccolissimo) cenno si potrebbe ricordare come la circolare emanata ai fini dell’attuazione dell’art. 1 dPR 6/8/1974, n. 949 sia stata emessa da questa struttura del MIN e non da altre.
Poi, lentamente, altre strutture dell’organizzazione del MIN hanno iniziato ad intervenire in proposito (a volte, motivandolo con una qualche ritenuta inerzia del Dipartim. P.S.), con interventi surretizi di vario ordine.
Tra le norme (di rango secondario), l’art. 290 R.D. 6/5/1940, n. 635 prevede che, unicamente e contemporaneamente, alla C.I. siano formati i “cartellini” (il cui formato, e contenuto, è determinato con D. M. 31/10/1968 (n. 729700), costituiti da 2 esemplari (tra loro identici, almeno tenendo conto del modello stabilito e che non può essere oggetto di modifiche “casalinghe”), uno dei quali andrebbe (il condizionale diventa di rigore, dato che la prassi che nel tempo si è formata non sempre è rimasta ossequiente alla norma, per altro tuttora vigente) trasmesso alla questura “entro 24 ore dal rilascio/rinnovo” della C.I. Le questure dovrebbero conservare questi esemplari dei cartellini “in ordine alfabetico sillabico” (non in stretto ordine alfabetico, ma tale indicazione sull’ordine vale anche per i comuni .).
Per altro, non solo il termine risulta, di fatto, non sempre osservato (e passi .), così come non lo è la questione dell’ordine (e, passi, ancora .), ma non sono ignoti casi in cui (nel passato) i cartellini delle C.I. non solo non erano tenuti in qualche modo ordinati, ma siano stati utilizzati anche come combustibile, in luogo di legna o altro, per le stufette di riscaldamento di alcuni locali di qualche questura.
Ora, il MIN (Direz. Centr. SS.DD.), con la nota n. 5909 del 15/4/2011. indirizzata (si badi) alle questure, informa le questure destinatarie di avere predisposto un soft-ware, denominato “VERIS”, che consente la visualizzazione, da parte delle questure, dei cartellini delle C.I. accedendo al CNSD.
Il ché dovrebbe comportare, per inciso, anche che i comuni (tutti ? solamente quelli in condizioni di rilasciare le C.I.E.? La risposta traspare dal solo oggetto della nota indirizzate alle questure) dispongano ed abbiano attivato di attrezzature hard-ware e soft-ware per la digitalizzazione dei cartellini delle C.I. e, a valle, la trasmissione dei relativi files, digitali e criptati, al CNSD.

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