L'accesso agli atti riguarda i documenti amministrativi, non gli atti processuali

L’accesso agli atti riguarda i documenti amministrativi, non gli atti processuali

Il T.A.R. per la Lombardia, Sez. 3^, sent. n. 905 del 6/4/2011 ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del diniego opposto dal giudice, con ordinanza, ad una richiesta di accesso agli atti di una causa civile, considerato che il rimedio disciplinato dagli artt. 22 ss. legge 241/1990 e, in rito, dall’articolo 116 c.p.a., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi “detenuti” da una pubblica amministrazione, non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale.
Anche i “dati giudiziari” cui si riferisce il codice della privacy sono ivi presi in considerazione soltanto in quanto contenuti in documenti amministrativi.
Deve escludersi, in radice, il diritto di accesso agli atti di un processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *