C.I. ed impronte: quale dito?

C.I. ed impronte: quale dito?

Con il raggiungimento del 31/3/2011, sono perenti i termini delle proroghe non onerose considerate dalla Tabella del D.-L. 29/12/2010, n. 225 , convert. in L. L. 26/2/2011, n. 10, tra cui quello dell’art. 3 TULLPS, cioè quanto prevede l’apposizione sulla C.I., modello cartaceo, delle impronte digitali.
Più di qualcuno auspicava indirizzi o, magari anche, ulteriori proroghe (e non è detto che queste ultima si abbiano ex post). Alcuni, considerando che le signore potrebbero non apprezzare di sporcarsi le dita (comprensibile) pensavano ad un’acquisizione dell’impronta con apparati elettronici, con alcune difficoltà nelle fasi di stampa.
Il tutto, per altro, lasciava aperta la questione del dito, cioè di quale dito “imprimere”, anche considerando che il modello delle C.I. presenta lo spazio limitato ad uno solo. Un “indizio” potrebbe essere quello dell’art. 1 D.M. 5/4/2005, che ha modificato il D. M. 23/12/2009, n. 1679-bis, aggiungendo all’art. 2 di questo: «Nel Chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l’immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano.
Ove, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzerà per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile fra le dita medio, anulare e mignolo.
Nel Chip verranno altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo.
Gli elementi biometrici contenuti nel Chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l’autenticità del documento e l’identità del titolare attraverso dati comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio»., anche se entrambi siano stati abrogati dall’art. 4 D. M. 3/6/2010 (ma un’indicazione abbastanza simile si ha nell’art. 2 D. M. 23/6/2009, seppure riferito ai soli indici di ogni mano, ma senza le indicazioni per l’eventualità di loro assenza, le quali sono presenti all’art. 3, 4 D. M. 31/3/2006, per altro abrogato dal già richiamato D.M. 23/6/2009, art. 11). Solo che qui si considerano “le impronte digitali del dito indice di ogni mano”: Solamente che porre la questione di quale dito, lascia pensare che non si abbia del tutto presente come nel modello della C.I., cartaceo, vi sia un’indicazione: “Impronta del dito indice sinistro” .., cosa che può anche accadere, considerando come quanto si abbia sott’occhio quotidianamente non viene neppure letto, specie quando vi sia la consuetudine del non utilizzo, nel passato.
Al più, essa avrebbe senso per quanti siano privi di tale indice sinistro.

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