ANPR - COME FARE PER … la cancellazione con effetto immediato del richiedente asilo

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato

Approfondimento di W. Damiani

Il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 ha reintrodotto l’istituto della “cancellazione ad effetto immediato per il richiedente protezione internazionale”, disciplinato dal terzo comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 142/2015.

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Articolo 5-bis. Iscrizione anagrafica.
(…omissis…)
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
(…omissis…)

È previsto che la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

Consulta la rubrica Come fare per …

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *