Ruby e il falso documentale nei registri di stato civile

Ruby e il falso documentale nei registri di stato civile

Le cronache hanno parlato del fatto che il 7/2/2011 una “collega” operante nel Regno del Marocco sarebbe stata destinataria di una richiesta di alterazione, contraffazione di registri di stato civile (o, solo) di possibili estratti e/o certificati, concernenti la nascita di una persona.
Non interessa qui approfondire se il fatto sia effettivamente tale (cioè, un fatto), se sia veritiero o ché altro, spettando ad altri, probabilmente alla magistratura ogni eventuale approfondimento nelle sedi opportune, tanto qui che nel luogo in cui viene riferito ciò sia avvenuto, ma è l’occasione per porre l’accento sulla questione del falso documentale, ricordando lo studio, predisposto nel 1996 (ed aggiornato nel 2000) fatto da Isabelle Guyon-Renard (Magistrato al Ministero degli affari esteri francese), per conto della C.I.E.C. sulla Frode in materia di stato civile negli Stati membri della C.I.E.C., (e la cui traduzione in italianoè stata pubblicata anche, a suo tempo, nella rivista I Servizi Demografici) per ricordare come il problema si ponga (e, forse, con una certa rilevanza).
Infatti, non mancano Stati in cui la frode (nel senso di falso documentale) sia o possa essere diffusa, forse anche dove possa essere perfino troppo diffusa, rispetto a cui mancano spesso anche “strumenti” non solo di contrasto, ma anche di rilevazione. Vi sono uffici consolari che – indebitamente (apparentemente) – nel provvedere alla legalizzazione di atti formati all’estero inseriscono una sorta di dichiarazione “di riserva”, quasi di cautela, precisante che la legalizzazione riguarda quanto considerato all’art. 33,1 d.P.R. 28/12/2000, n. 445, ma non altro, in particolare escludendo ogni valutazione, esame sul contenuto dell’atto, formula indebita in quanto la legalizzazione non può estendersi oltre :la portata della norma appena richiamata o, altrimenti, non può attenere minimamente al contenuto dell’atto, ma che, segnala proprio che possano esservi criticità (non che vi siano o debbano, più o meno largamente, presumersi esservi). Il tema del falso documentale emerge anche altrove: si pensi all”art. 29,bis, 2 D. Lgs. 25/7/1998, n. 286 e, con maggiore evidenza, all’art. 29, 1.bis dello stesso TU di cui al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286. Risalendo nel tempo, si potrebbe ricordare lì’art. 36 del dPR 14/2/1964, n. 36 (oggi abrogato per essere “confluito nel D. Lgs. 15/3/2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento militare”), che non a caso era rubricato come”Accertamento dell’età” (oggi, art. 1934 D. Lgs. 15/3/2010, n. 66).
Ma, in fondo (anzi, all’origine) la funzione dei registri di stato civile è stata proprio quella di attribuire “certezze”, senza che fosse necessario un qualche accertamento giudiziale, del momento in cui fossero avvenuti determinati eventi.

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