Presentazione delle liste e vizi nelle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori. Se manca la firma, non c'è autenticazione. Non lo si chiamo "formalismo"

Presentazione delle liste e vizi nelle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori. Se manca la firma, non c’è autenticazione. Non lo si chiamo “formalismo”

Dato che ci si sta approssimando ad una consultazione elettorale, così che vi saranno procedure di presentazione delle candidature e liste di candidati autenticazioni, non guasta ricordare la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1272 del 1/3/2011 con la quale, abbastanza scontatamente, è stato considerato come le invalidità che affettano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumano un rilievo meramente formale posto che le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle firme dei presentatori delle liste, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della liste o delle candidature (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 6.7.2010, n. 4322); le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall’art. 21 t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 23.7.2010, n. 4846).
Nel caso di specie è pacifico che la dichiarazione di accettazione della candidatura era priva della sottoscrizione del soggetto incaricato della autenticazione della firma della candidata (assessore comunale), ancorché in calce alla firma della candidata vi fosse la formula rituale attestante il compimento delle operazioni di autenticazione, il timbro tondo del comune ed il timbro lineare dell’assessore. In altre parole, il Pubblico Ufficiale”autenticante” non aveva firmato e, quindi, non vi era sussistenza dell’autenticazione della firma apposta dal candidato.

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