STATO CIVILE - Cambio di sesso

Condizioni per ottenere sentenza di rettificazione di sesso

Con sent. n. 221 del 5/11/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1 L. 14/4/1982, n. 164 e succ. modif. (comportante la necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi, tema su cui la stessa Corte Costizionale si era pronunciata con la sent. n. 161/1985, richiamando, anche, la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 15138 del 20 luglio 2015, n. 15138, in cui era stata affermata una non obbligatorietà, ai tali fini, dell’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari) ritenendo che ritenendo che la prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porti a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

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