ELETTORALE - Principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale

Equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

La Camera ha approvato in via definitiva una proposta di legge, già approvata dal Senato, che prevede che le regioni, nel disciplinare con legge il proprio sistema elettorale attenendosi al principio della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, in osservanza del quale sono indicate differenti opzioni, quali: le quote di lista, l’espressione della cd. «doppia preferenza» e l’alternanza di genere.

Il contenuto della proposta C. 3297

 

La proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297, approvata in via definitiva, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l’adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. In tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l’equilibrio di genere all’interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali (si cfr., in proposito, la L. 215/2012 per le elezioni locali; la L. 65/2014 per le elezioni europee e la L. 52/2015 per le elezioni della Camera, che troverà applicazione dal 1° luglio 2016).

A tal fine, modifica la legge n. 165/2004, che – in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione – stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.

Si ricorda, infatti, che le regioni a statuto ordinario, a seguito della riforma costituzionale operata con L. Cost. 1/1999, disciplinano con propria legge il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (art. 122 Cost.).

Con le modifiche introdotte, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i principi, come è attualmente, la “promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”, ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.

Al riguardo, il testo prevede tre ipotesi:

  1. Liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l’espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: a) quota di lista del 40 per cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale); b) preferenza di genere (deve essere assicurata l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate).
  2. Liste ‘bloccate’: nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
  3. Collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell’ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

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