CITTADINANZA - Diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica

Il Parere del Consiglio di Stato non è sempre necessario

L’art. 8 della legge n. 91 del 1992, che prevede il parere del Consiglio di Stato nel caso di diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, trova applicazione alle sole ipotesi in cui la concessione della cittadinanza italiana sia richiesta dal coniuge di colui che è già cittadino italiano, risultando inapplicabile alle fattispecie di cui all’art. 9 della stessa novella. L’art. 8, difatti, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo articolo agli artt. 6 e 7, si applica solo alla richiesta formulata dal coniuge di un cittadino italiano, non alle diverse ipotesi di cui all’art. 9 della medesima legge fra le quali quella collegata alla residenza decennale nel territorio italiano, di cui al comma 1, lett. f); (Consiglio di Stato, n. 2499 del 2010; n. 9151 del 2012).

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