DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali – art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – diritto alla piena conoscenza del contribuente – sussiste.

1. Cartelle esattoriali – art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – diritto alla piena conoscenza del contribuente – sussiste.

2. Cartelle esattoriali – diritto alla piena conoscenza – onere dell’agente di riscossione di esibire gli atti in copia integrale e conforme all’originale – va affermato.

1. Spetta, in linea di principio, il diritto d’accedere alle cartelle esattoriali e agli altri documenti, in quanto la previsione dell’art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, comma 4, ai cui sensi il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione, non individua una modalità di accesso ai documenti, ma disciplina il rapporto giuridico corrente tra l’agente della riscossione e il debitore con specifico riferimento all’onere probatorio della pretesa di pagamento, il che comporta che l’accesso ai ripetuti atti non può essere negato, avuto conto che è solo sulla scorta degli stessi che può essere comprovata, con onere a carico dell’agente di riscossione, l’idoneità del titolo esecutivo e non opposto nei termini di legge a sorreggere validamente le pretese di cui trattasi ovvero a sorreggere validamente dinieghi di rilascio di certificazioni di regolarità fiscale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2078; conformi:T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 ottobre 2011, n. 767;T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 maggio 2009, n. 1034).

2. Per quanto concerne specificamente l’esibizione delle cartelle esattoriali da parte dell’agente per la riscossione, un ormai costante orientamento della giurisprudenza, in conformtà al principio enunciato dall’art. 26 del d. P. R. n. 602/1973, ha osservato che non è sufficiente il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 27 febbraio 2015, n. 381).

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