STATO CIVILE - Unioni civili

Pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21/5/2015 la legge n. 76 del 20/5/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”

La legge entrerà in vigore il 5 giugno 2016.

La nuona legge  introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

LE NOVITA’ PER LE UNIONI CIVILI

FORME DI COSTITUZIONE:  Le unioni civili si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.

COGNOME:  Le parti possono stabilire, per la durata dell’unione civile, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

OBBLIGHI RECIPROCI: Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

REGIME PATRIMONIALE: È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI

  • L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.
  • È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

DIRITTO SUCCESSORIO

Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

CLAUSOLA DI CHIUSURA

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

DELEGA AL GOVERNO

Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

LE NOVITA’ PER LE CONVIVENZE DI FATTO

 

La convivenza di fatto si crea tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela

DIRITTI DEI CONVIVENTI

  • Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
  • Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
  • Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
  • Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
  • Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
  • Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
  • Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
  • Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

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