ELETTORALE - Processo elettorale

Difetto di notificazione – Costituzione dell’intimato – Sanatoria delle nullità – Non sussiste per le decadenze già maturate alla data della costituzione in giudizio

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), la costituzione dell’intimato è sì idonea a sanare la nullità medesima, ma, a differenza che nel processo civile, nel processo elettorale tale costituzione ha efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 189).

Va dichiarata l’inammissibilità dell’appello per mancata notifica dell’atto ai presentatori della lista, che sono parti necessarie del giudizio e per la natura accelerata del rito elettorale che non consente di disporre l’integrazione del contraddittorio.

Va dichiarata l’inammissibilità dell’appello per mancata notifica dell’atto alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, nonostante fosse il soggetto che aveva emanato il provvedimento impugnato in primo grado e sebbene detta notifica sia prevista espressamente dall’art. 129 c.p.a., essendo l’ufficio onerato della pubblicazione del ricorso mediante affissione in appositi spazi e che tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami, sicchè neppure in questo modo può ritenersi integrato il contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse.

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