DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Atto endoprocedimentale

Annullamento in autotutela – Rinnovazione del procedimento – Limitata alle sole fasi viziate – principi di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento – Applicabilità

Ove sussista un annullamento in autotutela di un atto endoprocedimentale, la facoltà (o la necessità) dell’amministrazione di rinnovare il procedimento emendato del vizio riscontrato concerne le soli fasi viziate, in quanto si deve conciliare da un lato l’esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, dall’altro, deve essere rispettato il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 febbraio 2014, n. 748). In altri termini, l’effetto retroattivo naturalmente connaturato all’annullamento in autotutela, così come all’annullamento in sede giurisdizionale, comporta, sul piano sostanziale, che l’amministrazione rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria, sostituendo alla determinazione eliminata dal mondo giuridico una nuova determinazione, con conservazione degli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali precedenti, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa.

Continua a leggere la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *