Il Ministero dell’interno aveva dato un primo segnale di modifica del precedente orientamento già a novembre 2017, quando era stata pubblicata sulla piattaforma SICITT una specifica comunicazione: “In riferimento alla circolare n. 14424 del 23 dicembre 2013, relativa alle generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana, la persona che, in conformità all’ordinamento dello Stato di origine, ha assunto a seguito del matrimonio un cognome diverso rispetto a quello indicato o annotato nell’atto di nascita, può attestarlo producendo il certificato di matrimonio rilasciato dalle competenti autorità del medesimo Stato, da cui risulti l’avvenuto cambiamento del cognome”. Era evidente la volontà di rispettare il cognome assunto nel matrimonio diverso da quello risultante nell’atto di nascita: tale comunicazione venne applicata nei decreti presidenziali, ma non in maniera uniforme dalle Prefetture, tanto da indurre lo stesso Ministero ad emanare un nuova circolare, indirizzata ai Prefetti e non ai comuni, in data 18 gennaio 2019, prot. n. 462, con oggetto “Generalità da attribuire ai cittadini stranieri nell’ambito dei procedimenti di conferimento della cittadinanza italiana”, con la finalità di fornire indicazioni sulle generalità ed identità dei richiedenti la cittadinanza italiana.
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