Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, dopo il matrimonio, risiede in Italia legalmente da almeno due anni oppure, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, sempre che non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale al momento dell’adozione del decreto di concessione. L’arco di tempo, prescritto dalle norme per quanti mantengono la residenza legale in Italia, è stato prolungato a seguito delle nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Viene meno anche l’interpretazione data nel passato dal Consiglio di Stato, il quale aveva stabilito che l’acquisto di cittadinanza per matrimonio potesse intervenire ugualmente nei casi in cui, successivamente al maturarsi dei termini temporali previsti dalla legge, la coppia avesse ottenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sufficiente che i requisiti previsti dall’art. 5 della l. 91/1992 (sei mesi di residenza legale in Italia dopo il matrimonio con coniuge cittadino italiano, oppure un triennio matrimoniale per i residenti all’estero) si fossero concretati in un determinato momento. Non era necessario, a parere del Consiglio di Stato, che tali condizioni perdurassero fino alla presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza o sino alla prestazione del giuramento per l’acquisto della cittadinanza.
Per approfondimenti:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento