ELETTORALE - Processo elettorale

Verbali degli uffici di sezione elettorale – atti pubblici – efficacia probatoria sino a querela di falso – sussiste – esattezza dei dati trascritti e della regolarità formale delle annotazioni – contestazione – ammissibilità – va affermata

Nelle controversie elettorali la circostanza che i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione elettorale, in quanto atti pubblici, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto (che resta coperto dalla fede privilegiata), ma piuttosto l’esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti, anch’essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la correttezza del contenuto del verbale, posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale che richiederebbe la proposizione di querela di falso, ma solo la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 aprile 2016, n. 1484).

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