Tale parametro è utilizzato come riferimento per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario inattivo.
Ricordiamo infatti che l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 prevede che il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Il Ministero dell’interno nella circolare del 28 ottobre 2008, n. 13 ha specificato la seguente quantificazione delle risorse economiche:
- il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale;
- per ogni familiare deve essere aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegna sociale;
- per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale;
- nel calcolo devono essere computate le eventuali risorse economiche dei familiari conviventi con il richiedente.
Quantificazione delle risorse rapportate all’importo dell’assegno sociale 2023
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a)
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dichiarante |
€ |
6.542,51 |
b)
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dichiarante + 1 familiare di età superiore ai 14 anni |
€ |
6.542,51 + 3.271,26 = 9.813,77 |
c)
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dichiarante + 1 figlio di età inferiore ai 14 anni |
€ |
6.542,51 + 3.271,26 = 9.813,77 |
d)
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dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni |
€ |
6.542,51 x 2 = 13.085,02 |
e)
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dichiarante + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + 1 familiare di età superiore ai 14 anni
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€ |
6.542,51 + 6.542,51 + 3.271,26 = 16.356,28 |
Occorre comunque evidenziare che la disponibilità di un reddito inferiore agli importi sopra indicati non può determinare in automatico il rifiuto dell’iscrizione anagrafica. Qualora l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo di evitare che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
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