Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem

2 Maggio 2023
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2023 il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47, ossia il regolamento recante le norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Il regolamento ha lo scopo di:

  • fissare le modalità e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
  • indicare le cause di esclusione dell’utilizzo dei corpi dei defunti;
  • prevedere le disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  • dettare la disciplina delle iniziative che le Regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge 10 febbraio 2020, n. 10 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.

Segnaliamo in particolare:

Art. 5 – Raccordo con l’ordinamento dello stato civile

1. L’ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all’inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell’utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti.
2. Terminato l’utilizzo del corpo, per l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonche’ dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione.
3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, la relativa richiesta e’ avanzata dai congiunti del disponente all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
4. Nell’ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.

> Consulta il D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47

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