STRANIERI - Permesso di soggiorno

Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

Ai sensi degli artt. 5, comma 3-bis, e 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 condizione necessaria per il rilascio e, quindi, anche per il successivo rinnovo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, di un permesso di soggiorno per lavoro è la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro, e quindi, a monte, il possesso di una regolare occupazione lavorativa da parte dello straniero (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 febbraio 2014, n. 346).

Tale posizione trova conforto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato laddove si afferma che “il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale mentre l’insussistenza del requisito in esame integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98. Il requisito reddituale è finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 aprile 2014, n. 2694).

 

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