ELETTORALE - Voto da parte di alcune categorie di elettori

di Umberto Coassin

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico (articolo 48, 2° comma Costituzione).
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali (ora tessera elettorale) del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art.40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”). La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti; essi, infatti, se la sezione elettorale nella quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione del comune priva di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:

  • una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale;
  • una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
Inoltre, l’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente (giovedì 8 giugno) la votazione.

Invece, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire entro il 22 maggio 2017 al comune di iscrizione elettorale.

Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto anche ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente (giovedì 8 giugno) la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

 

Per approfondire è disponibile il MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

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MANUALE PRATICO PER L’UFFICIO ELETTORALE

Andrea Zuccotti – Umberto Coassin

Disciplina dell’elettorato attivo e passivo
Ruolo dell’Ufficiale Elettorale e delle Commissioni Elettorali
Voto degli italiani all’estero
Gestione dell’albo scrutatori e presidenti di seggio
Consultazioni elettorali

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