ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Accesso ai documenti amministrativi – soggetti di diritto privato – rientrano nella nozione di “pubblica amministrazione”

Secondo l’art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241/90, per “pubblica amministrazione”, nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, debbono intendersi tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

 

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PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA

241

La legge 241/90
commentata con la giurisprudenza

Serafina Frazzingaro – Giuseppe Raffaele Macrì – Pierluigi Rotili

Esplicata articolo per articolo

Aggiornata con:
– D.Lgs. 126/2016 SCIA
– D.Lgs. 127/2016 Conferenza di servizi

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