ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - Accesso ai documenti amministrativi – soggetti di diritto privato – rientrano nella nozione di “pubblica amministrazione”
Secondo l’art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241/90, per “pubblica amministrazione”, nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso, debbono intendersi tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
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PER APPROFONDIRE LA REDAZIONE CONSIGLIA
La legge 241/90
commentata con la giurisprudenza
Serafina Frazzingaro – Giuseppe Raffaele Macrì – Pierluigi Rotili
Esplicata articolo per articolo
Aggiornata con:
– D.Lgs. 126/2016 SCIA
– D.Lgs. 127/2016 Conferenza di servizi
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