Per affrontare correttamente l’argomento occorre fare alcune considerazioni preliminari, ragionando sui principi e sulle regole dell’ordinamento anagrafico.
Sappiamo che ciascun cittadino può soggiornare e dimorare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale; a tale libertà, riconosciuta a livello costituzionale (articolo 16), consegue l’obbligo per il cittadino, imposto dalla normativa anagrafica, di registrare la residenza nel luogo ove lo stesso ha scelto di vivere.
L’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 prevede infatti che “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale (…)”.
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