Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali

18 Ottobre 2024
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Segnaliamo il recente parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) datato 16 ottobre 2024 relativo alla richiesta chiarimenti sui limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali.
Il parere riguarda i limiti al diritto di accesso dei consiglieri comunali con particolare riguardo al “consigliere non ancora convalidato”.
Il caso di specie fa riferimento alla nota con la quale il sindaco di un Comune ha rappresentato che un consigliere comunale, eletto nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, ha presentato quattro richieste di accesso agli atti prima della seduta di verifica delle condizioni di eleggibilità. In particolare, il rappresentante dell’ente locale ha chiesto se vi siano limiti al diritto di accesso dei consiglieri comunali con particolare riguardo al “consigliere non ancora convalidato” e se vi sia la possibilità di differire la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale oltre il termine di giorni 3 previsto dal relativo regolamento comunale. A parere del sindaco, le richieste di accesso presentate dal consigliere avrebbero carattere minuzioso e non coerente con l’espletamento del mandato. Al riguardo, si premette che l’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». Disposizione analoga si rinviene nell’art. 14, commi 8 e 9, dello statuto dell’ente. Anche l’art. 7 del regolamento del consiglio comunale prevede che “la visione degli atti o la copia è consentita senza indugio, fatti salvi i casi di differimento per particolare complessità ma in ogni caso nel termine di tre giorni”. In merito, si rappresenta, in via generale, che l’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura.

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