Un cittadino italiano contrae matrimonio all’estero con una persona dello stesso sesso e chiede di trascrivere il relativo atto nei registri dello stato civile. Come si procede?
La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha istituito nel nostro ordinamento l’unione civile fra persone dello stesso sesso, riconoscendo alle parti una serie di diritti analoghi a quelli spettanti ai coniugi.
Il legislatore ha però voluto tenere separato l’istituto dell’unione civile da quello del matrimonio e tale distinzione si riflette anche sull’ordinamento dello stato civile essendo previsto un registro dedicato alle unioni civili.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 ha riordinato la disciplina sul diritto internazionale privato per la regolamento delle unioni civili, introducendo l’articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218. Tale norma prevede che “Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana”.
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