STATO CIVILE - Doppio cognome – la circolare con le prime indicazioni operative

E’ on line la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 14/6/2017, n. 7 inviata ai prefetti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, che ha accolto la questione di legittimità sul tema del doppio cognome.

La Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittima la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno. I neo genitori, quindi, possono ora attribuire al loro figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno – al momento della nascita.

Per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute finora, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha trasmesso ai prefetti una circolare con le indicazioni operative e i chiarimenti interpretativi sulle prime questioni emerse dopo la pronuncia della Corte.

Tra i punti salienti della circolare è chiarito che:

 

• il cognome della madre dovrà essere posposto, e non anteposto, a quello paterno;

• l’attribuzione “anche” del cognome materno al nuovo nato riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso;

• le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, avvenuta il 28 dicembre 2016.

 

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Aggiornato con:
– DD.llgs. 19 gennaio 2017, nn. 5 e 7 (Modifiche all’ordinamento dello stato civile e alle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili)
– DM 27 febbraio 2017 (Nuovi registri e formule sulle unioni civili) acquistaora

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