E’ pervenuto a questo ufficio di stato civile dalla cancelleria del tribunale una sentenza avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nei motivi della decisione si legge che è stata pronunciata la separazione con sentenza del 14.05.2024, di cui però non è pervenuta alcuna comunicazione. Dopo la pronuncia di separazione la causa è stata rimessa a ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis 49 cpc. Considerato che il giudice nella sentenza pronuncia solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si chiede se si debba annotare solo la cessazione degli effetti civili soprassedendo all’annotazione di separazione oppure se è necessario farle entrambe.
Domanda di separazione e di divorzio proposte cumulativamente come previsto dalla riforma Cartabia
All’ufficiale dello stato civile perviene solo la sentenza di divorzio: come procedere con l’annotazione?
Leggi anche
Pratica di irreperibilità in corso e la dichiarazione di cambio di residenza si conclude negativamente. Come procedere?
Da quando decorre il termine di un anno per la cancellazione per irreperibilità?
05/02/25
Cittadinanza del neodiciottenne e possibile rifiuto. Come procedere?
Qual procedura dovrà seguire l’ufficiale di stato civile?
31/01/25
Preavviso di annullamento ai sensi dell’articolo 10-bis, l. n. 241/1990. Quando si perfeziona la notifica al destinatario?
Da quale data si ritiene notificata la comunicazione?
27/01/25
Delega al vicesindaco per la celebrazione dei matrimoni. È necessaria?
Il vicesindaco può procedere alla celebrazione dei matrimoni oppure è necessaria un’apposita delega …
22/01/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento