Posticipata al 20 gennaio la camera di consiglio sull’ammissibilità dei referendum abrogativi

La Corte Costituzionale rinvia la decisione sull’ammissibilità dei referendum abrogativi: nuova data fissata per il 20 gennaio 2025

15 Gennaio 2025
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Con comunicato del 10 gennaio 2024 pubblicato sul sito istituzionale l’ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha comunicato che con decreto del Presidente è stata posticipata dal 13 al 20 gennaio 2025 la camera di consiglio partecipata in cui verrà giudicata l’ammissibilità dei referendum abrogativi richiesti e ritenuti conformi alla legge dall’Ufficio centrale per i referendum della Corte di Cassazione.

Si riportano di seguito i referendum di cui sarà giudicata l’ammissibilità:

Referendum 181
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”. Quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Cost., come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024”?»
Norme oggetto del quesito referendario:
Legge del 26/06/2024 n. 86
 
Referendum 182
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”. Quesito: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».
Norme oggetto del quesito referendario:
Legge del 05/02/1992 n. 91 art. 9 co. 1 lett. b)
Legge del 05/02/1992 n. 91 art. 9 co. 1 lett. f)
 
Referendum 183
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione.” Quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l.12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte Costituzionale, del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».
 Norme oggetto del quesito referendario:
Decreto legislativo del 04/03/2015 n. 23
 
Referendum 184
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – licenziamento e relativa indennità: Abrogazione parziale”. Quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.?».
Norme oggetto del quesito referendario:
Legge del 15/07/1996 n. 604 Art. 8 come sostituito dalla legge del 11/05/1990 n. 108 Art. 2 Co. 3
 
Referendum 185
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”. Quesito: «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Norme oggetto del quesito referendario:
Decreto Legislativo del 15/06/2015 n. 81 Art. 19 Co. 1
Decreto Legislativo del 15/06/2015 n. 81 Art. 19 Co. 1 Bis
Decreto Legislativo del 15/06/2015 n. 81 Art. 19 Co. 4
Decreto Legislativo del 15/06/2015 n. 81 Art. 19 Co. 01
 
Referendum 186
Richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”. Quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”».
Norme oggetto del quesito referendario:
Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 Art. 26 Co. 4

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