ANAGRAFE - Alloggi E.R.P. – Decesso del titolare della concessione – Subentro del famigliare – Certificazione anagrafica

La giurisprudenza ha chiarito che il requisito della duratura convivenza ai fini del subentro nell’alloggio E.R.P. non può che essere provato attraverso un atto ufficiale e cioè attraverso le risultanze dell’anagrafe del Comune, infatti il certificato di residenza costituisce, quanto meno, prova presuntiva della stabile convivenza (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20 aprile 2011, n. 220; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 289), non potendo rilevare a tale fine dichiarazioni testimoniali o altri mezzi di prova forniti estemporaneamente dall’interessato (T.A.R. Toscana, sez. II, 25 marzo 2013 n. 471 e n. 472; T.A.R. Lombardia, sez. III, 4 maggio 2012, n. 1269; Consiglio di Stato, Sez. I, 4 luglio 2012, n. 3113). A tale conclusione si giunge anche considerando la disciplina di diritto comune in tema di residenza tenuto conto che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, cod. civ. , il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge ex art. 31 disp. att. codice civile.

 

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