STATO CIVILE - Convivenze di fatto – Caratteristiche e presupposti di un istituto “rinnovato”

Articolo di Renzo Calvigioni, Liliana Palmieri, Tiziana Piola

L’istituto delle convivenze di fatto è disciplinato dai commi 36 e seguenti dell’unico articolo di cui è composta la legge 20 maggio 2016, n. 76; tocca proprio al comma 36 la definizione della convivenza di fatto:

“Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

 

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PER APPROFONDIRE

 

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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

Guida pratica ai nuovi adempimenti 
di stato civile e anagrafe

Procedure e modulistica

Aggiornato con:
– dd.llgs. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7
– d.m. 27 febbraio 2017

 

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