STATO CIVILE - Sindaco – Funzioni esercitate in qualità di ufficiale di governo – Tenuta dei registri dello stato civile – poteri di cognizione e di correzione degli atti

Nel nostro ordinamento l’esercizio di alcune funzioni di competenza statale è stato affidato al Sindaco, che le esercita non come vertice dell’ente locale, ma nella diversa qualità di ufficiale di governo. Tra le materie affidate alla cura del Sindaco quale ufficiale di governo è compresa anche la tenuta dei registri di stato civile, ad esso attribuita dall’art. 54, comma 3, D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267. In tale contesto, la normativa di riferimento assegna al giudice civile i poteri di controllo, rettificazione e cancellazione degli atti dello stato civile. In sostanza, risultano devoluti in via esclusiva al giudice ordinario i poteri di cognizione e di correzione degli atti dello stato civile.

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