STATO CIVILE - Adozione di figlio di altra persona – Status di coniuge dell’adottante

Nel nostro sistema normativo, nel caso del rapporto di fatto tra una persona e il figlio, biologico o adottivo, di altra persona, la possibile attribuzione dello status di figlio richiede necessariamente, come del resto riconosciuto, la sussistenza dello status di coniuge dell’adottante con il genitore del minore adottando. Status che, come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 315 del 2007), deve imprescindibilmente sussistere al momento dell’avvio del procedimento: Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore adottando. Non può infatti trascurarsi che l’adozione è un istituto giuridico che supera il dato biologico, e richiede quindi un modello giuridico di riferimento (che nel caso di persone conviventi, invece, già esiste per la filiazione biologica, in cui la situazione di fatto, l’esser genitore di un determinato figlio, corrispondendo pienamente a quella regolata dalla filiazione legittima, ha portato alla eliminazione della discriminazione) perché ne possa essere definita la disciplina. E il riferimento al matrimonio integra il quadro normativo di massima tutela per il minore adottato.

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