STRANIERI - Istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Pur imponendo l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 una serie di cautele in sede di revoca del permesso di soggiorno, lo stesso non può essere rilasciato e se rilasciato va revocato, a soggetti che, sulla base di adeguata motivazione, siano ritenuti dalla competente autorità di P.S. socialmente pericolosi. In altri termini, seppure è indubbio che l’art. 9 del T.U. n. 286/1998 impone alle Questure di procedere a valutazioni caso per caso ai fini dell’adozione di provvedimenti di diniego/revoca del permesso di soggiorno CE (vietando quindi ogni automatismo rispetto ad intervenute condanne penali), è altrettanto vero che non si può pretendere che ogni procedimento si concluda sempre e comunque in senso favorevole al cittadino extracomunitario interessato e questo nemmeno quando sono presenti uno o più elementi positivi di quelli indicati nello stesso art. 9, IV comma del richiamato T.U. (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 23 maggio 2017 n. 173).

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