CITTADINANZA - Acquisto della cittadinanza italiana – Presupposti – Residenza legale ultradecennale

Ai sensi dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”. Ai sensi poi all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, “ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”. Risulta quindi necessario che la presenza in Italia da almeno dieci al momento della presentazione della relativa domanda risulti dall’iscrizione anagrafica in un Comune italiano.

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