STRANIERI - Permesso di soggiorno per assistenza di minore – Convertibilità in un titolo più stabile

I gravi motivi che giustificano il rilascio dell’autorizzazione ex art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998 e, quindi, del permesso per assistenza minore ex art. 29, possono permanere per numerosi anni, legittimando così l’ininterrotta presenza in Italia dello straniero per lungo tempo. Tale circostanza non può essere irrilevante per l’ordinamento, perché determina una stabilizzazione di fatto della posizione del cittadino extracomunitario. Se, dunque, il permesso di soggiorno per assistenza minore ha carattere necessariamente temporaneo e non è convertibile in un titolo più stabile, il soggiorno a tale titolo per un periodo di tempo sufficientemente lungo è comunque idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso a titolo diverso (come, ad esempio, il permesso per soggiornanti di lungo periodo, salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell’assenza di elementi ostativi). Una diversa lettura delle norme risulterebbe irragionevole perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativo, sociale e familiare. Pretendere di trascurare tutto ciò, in ossequio alla precarietà del titolo di soggiorno originariamente ottenuto, risulterebbe contrastante con la situazione di fatto consolidatasi nel tempo e ingiustamente penalizzante per lo straniero che, da lungo periodo regolarmente soggiornante nel nostro Paese, sia in possesso di tutti i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno ad altro titolo e ciò in nome di una originaria precarietà che il trascorrere del tempo ha fatto venir meno (T.A.R. Toscana, sez. II, 28 marzo 2014, n. 602; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 settembre 2010 n. 6461).

 

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