STRANIERI - Istanza di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno – ambito di valutazione

Non può trovare accoglimento l’interpretazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, fatta propria da alcuni Tribunali, secondo cui l’Amministrazione, alla luce dei principi costituzionali ed europei, debba valorizzare nella loro massima portata estensiva le “sopravvenienze” favorevoli allo straniero, vertendo il giudizio amministrativo sul “rapporto” di questi con la collettività nazionale che lo accoglie e dovendo, quindi, tenere in considerazione tutti gli elementi, mutevoli nel tempo, di tale rapporto, anche quelli successivi all’emissione del provvedimento. Infatti, tale orientamento, per quanto ispirato da una visione “dinamica” della materia e ad una concezione del processo amministrativo “aperta” al rapporto dedotto in giudizio, non considera che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione dei requisiti per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno al momento rebus sic stantibus e, per quanto debba formulare una prognosi sull’effettivo inserimento dello straniero che si proietta nel futuro, non può prescindere dagli elementi ad essa noti fino all’emissione del provvedimento.

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